Ancora sulla data del testamento (Corte di cassazione ord. 9364/20)
Con ordinanza n. 9364 del 21 maggio scorso, la Suprema Corte si è pronunciata riguardo ai requisiti di validità del testamento olografo, in particolare soffermandosi sul requisito essenziale dell’apposizione della data nel medesimo.
Nel caso de quo Tizio, fratello del defunto Caio, deduceva quale causa di invalidità dei testamenti olografi del de cuius l’assenza della data, chiedendo venisse così dichiarata la nullità degli stessi e la conseguente apertura della successione legittima in suo favore.
Il Tribunale di Lecce disponeva l’annullamento dei testamenti, decisione che veniva confermata anche in successivo grado di Appello.
In particolare, i giudici di merito sottolineano che l’indicazione della data costituisce requisito essenziale del testamento olografo, non suscettibile di essere ricavato aliunde da elementi estranei alla scheda testamentaria; la mancanza della data, inoltre, costituisce di per sè causa d’invalidità, senza che sia necessario svolgere alcuna indagine volta a verificare le conseguenze della mancanza sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie.
La parte soccombente promuoveva ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
– Con il primo motivo il ricorrente denunciava, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che i giudici di merito, in presenza di una domanda volta a far accertare la nullità dei testamenti, non potevano disporne l’annullamento.
Si evidenziava che, non essendo stata mai modificata la domanda iniziale di nullità, non era nemmeno configurabile l’ipotesi dell’accettazione del contraddittorio, ciò in quanto la radicale diversità dei due istituti della nullità e dell’annullabilità escluderebbe la fungibilità fra le due domande.
La Corte respingeva tale domanda ritenendo fosse stato rispettato il principio del contraddittorio, sulla base dell’assunto per cui nessuna nuova causa petendi, introduttiva di nuove circostanze e di nuovi temi di indagine e decisione era stata introdotta nel caso di specie.
In particolare, sottolineano gli ermellini, nel pronunciare l’annullamento in luogo della nullità, i giudici di merito non hanno operato alcuna alterazione dei termini della controversia, ma hanno fatto attività di qualificazione della domanda in applicazione del principio iura novit curia.
La mancanza di data, infatti, è annoverabile fra i requisiti formali la cui mancanza determina l’annullabilità del testamento olografo ai sensi dell’art. 606 c.c., comma 2, non la nullità. Dovendosi peraltro escludere che la diversa qualificazione giuridica della domanda imponesse l’onere di attivare il contraddittorio sul punto.
– Con il secondo motivo veniva riproposta la tesi, già sostenuta in sede d’appello, secondo cui la data poteva ricavarsi aliunde, in quanto presente sulla busta ove erano contenute le schede, in virtù del principio di conservazione della volontà del testatore.
Anche tale motivo viene ritenuto infondato.
Viene ribadito, infatti, il principio secondo cui la “la data costituisce un elemento essenziale del testamento olografo e deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno. Si riconosce la possibilità che la data incompleta possa essere integrata con altri dati o indicazioni equipollenti, ma ciò sempre che questi siano intrinseci, siano cioè contenuti nella scheda testamentaria e non debbano essere ricercati aliunde (Cass. n. 505/1952; n. 1323/1965)”.
Inoltre, viene richiamato un orientamento ampiamente consolidato secondo il quale “la data può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione e che non è richiesta la sua ripetizione su ciascun foglio” (Cass. n. 18644/2014; n. 11703/2001; n. 834/1965; n. 394/1965); tale principio, sempre suppone che la data sia scritta sulla scheda in modo che sia data del testamento e faccia parte del contesto del medesimo.
– Con il terzo motivo, il ricorrente censurava la sentenza per avere ritenuto l’attore soccombente nei confronti dell’Istituto bancario, che aveva pagato le giacenze bancarie del de cuius all’erede legittimo prima che fosse pronunciato l’annullamento del testamento.
Sosteneva, in particolare, che la banca era venuta meno ai propri obblighi di custodia, accordando il pagamento a un soggetto che, in quel momento, non aveva il titolo di erede.
La Corte respinge anche tale motivo, sulla base di un principio consolidato in materia di efficacia retroattiva della pronuncia di annullamento di un negozio giuridico.
In particolare, in ambito successorio, qualora il testamento contenga la nomina di un erede universale, la pronuncia di annullamento opera retroattivamente, determinando ab origine la delazione esclusivamente in favore del successibile ex lege, come se il testamento non fosse mai esistito: di conseguenza, qualsiasi effetto prodottosi nelle more a favore del soggetto designato nel testamento annullato cade retroattivamente.
Ne consegue la validità dell’atto di disposizione posto in essere dall’erede legittimo, sino alla pronuncia dell’annullamento della scheda.
Inoltre, la pretesa a che la banca fosse condannata alla restituzione delle somme e dei valori prelevati è stata pertanto ritenuta priva di giustificazione, sussistendo il presupposto della soccombenza dell’attore nei confronti dell’Istituto.
In conclusione, con l’ordinanza ivi esposta, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che, in tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data composta di giorno, mese ed anno, costituisce requisito essenziale di forma dell’atto, la cui assenza nel comporta l’annullamento con effetti retroattivi e ciò anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.