Assegno divorzile, Tribunale di Milano 08.07.2020
Il Tribunale di Milano con sentenza dell’8 luglio 2020 ha precisato alcune rilevanti questioni in materia di criteri di determinazione dell’assegno divorzile, soffermandosi in particolare sugli aspetti della rilevante disparità economica tra i coniugi divorziandi e sul ruolo offerto alla vita endofamiliare dal coniuge richiedente.
Nella vicenda in analisi, i coniugi divorziandi, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divergevano in specie in ordine all’assegno divorzile.
In particolare, la moglie, avanzando richiesta dell’assegno benché fosse economicamente autosufficiente, evidenziava il proprio “rilevante contributo endofamiliare offerto in costanza di matrimonio, con sacrificio delle proprie aspettative lavorative e reddituali di mantenimento…“.
Al contrario, l’altro coniuge, ex amministratore delegato di un’importante società, il quale aveva sempre goduto di redditi annui molto cospicui, chiedeva venisse revocato l’assegno di mantenimento in ragione proprio della autosufficienza economica della moglie.
La sentenza in esame si pone sul solco di numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione, in primis la rilevantissima Cass. Civ. SS.UU. n. 18287/2018, la quale, ai fini della corresponsione dell’assegno divorzile richiede anzitutto l’essenziale prerequisito della rilevante disparità economica tra i coniugi e l’analisi dello squilibrio economico creatosi tra gli stessi.
Il Tribunale quindi, nel disciplinare le questioni economiche e precisamente per quanto attiene l’attribuzione dell’assegno divorzile, sottolinea alcune rilevanti questioni, giungendo infine a riconoscere il diritto alla percezione dell’assegno divorzile in favore della moglie.
In particolare, i giudici accertano l’evidente squilibrio economico tra i coniugi, partendo da una valutazione retrospettiva della storia coniugale, esaminando anzitutto la situazione di disgregazione del vincolo, in cui il “coniuge economicamente più forte” ha rilevanti capacità economiche e patrimoniali ma ha perso il lavoro, è attualmente disoccupato e non di giovane età, mentre “quello economicamente più debole” ha una propria attività lavorativa ben avviata; il primo, tuttavia, ha concrete possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro stante la lunga esperienza ed attitudine professionale, la moglie, invece, pur lavorando, mai potrebbe arrivare ad introiti anche solo parzialmente comparabili con quelli del marito.
In tal senso, viene sottolineato il rilevante divario esistente tra i divorziandi ed il fatto che esso non è colmabile nemmeno in futuro con la concreta possibilità di guadagno da parte del coniuge richiedente l’assegno.
Il Tribunale, sottolinea inoltre il fatto, dirimente ai fini della decisione, che alla formazione del patrimonio del coniuge obbligato ha contribuito in maniera significativa la coniuge, dedicandosi in via prevalente ed assorbente alla famiglia; ciò ha consentito all’altro di fare carriera e di implementare la propria attività e le proprie capacità economiche.
In definitiva, accertata quindi la rilevante disparità economica tra i coniugi divorziandi, pre-requisito necessario per l’accoglimento della domanda e la riconducibilità di tale sperequazione al contributo offerto alla vita endofamiliare dal coniuge richiedente, economicamente più debole, va riconosciuto a quest’ultimo, seppur titolare di redditi propri, il diritto all’assegno divorzile.
Tale riconoscimento tiene conto di una serie di rilevanti fatti: il sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, la specifica vicenda coniugale, l’apporto dato alla conduzione della famiglia, il contributo alla formazione del patrimonio di entrambi e dell’altro coniuge, connotandosi pertanto l’assegno per la tipica e fondamentale funzione compensativa – perequativa.