Casa popolare e successione: può subentrare in automatico il figlio del padre deceduto?

Con una recente ordinanza (Cass., VI sez. civ., ordinanza n. 10587/2021) la Suprema Corte ha affrontato un delicato tema in ambito successorio, relativo alla richiesta di un figlio finalizzata ad ottenere la voltura ed il riscatto di un alloggio popolare originariamente attribuito al padre, deceduto poco prima di perfezionare l’acquisto dell’immobile. 

LA VICENDA

Il caso esaminato trae origine da una causa intentata da un uomo, in qualità di erede, nei confronti dell’ente proprietario di un alloggio popolare assegnato al padre, morto improvvisamente, al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto di succedere al padre stesso nella locazione dell’alloggio e di ottenere la stipulazione del contratto di compravendita, per il quale il consenso si era già perfezionato.

LA DECISIONE NEI PRIMI DUE GRADI DI GIUDIZIO

Entrambe le richieste, sia la domanda di voltura che di riscatto, vengono respinte nei primi due gradi di giudizio

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Quanto alla domanda di voltura, i giudici affermano che non era stato possibile accertare le effettive condizioni di bisogno dell’uomo, il quale si era limitato ad affermare di essere genericamente in possesso dei requisiti richiesti dalle norme sull’edilizia popolare, ancorando altresì il proprio vantato diritto alla voltura alla qualità di convivente con il padre fino al suo decesso e con la madre, rimasta nell’alloggio in attesa della voltura.

In riferimento al trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile, il diniego viene motivato in base al fatto che “in tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora, dopo l’accettazione da parte dell’ente gestore dell’istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato, l’assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita, gli eredi non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell’alloggio, ma sono soltanto esonerati dall’onere di confermare la relativa domanda“; alcun diritto pertanto risulta sorto, in quanto il trasferimento dell’immobile può avvenire solo previa ricorrenza di determinati requisiti, riferibili al solo assegnatario dell’alloggio, ed il diritto di ottenere la cessione non è pertanto trasmissibile iure hereditatis, all’erede.

IL RICORSO IN CASSAZIONE 

Del tutto inutile si rivela anche il ricorso promosso in Cassazione, la quale conferma in toto la decisione dei giudici di merito, sottolineando alcuni importanti assunti volti certamente ad evitare che si verifichino situazioni volte a trarre benefici da parte di chi non ne ha realmente bisogno. 

In particolare, la Suprema Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui:”in materia di locazione di immobili dell’edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione e, in caso di morte dell’assegnatario, si determinano la cessazione dell’assegnazione-locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente, il quale può procedere, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l’assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un’interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico“.

Così stabilito, i giudici ulteriormente precisano che l’accertamento dei requisiti soggettivi che qualificano l’erede quale componente del nucleo familiare originario costituisce condizione sì necessaria, ma non sufficiente, al riconoscimento del diritto al subentro automatico nell’assegnazione dell’alloggio: occorre infatti, quale condizione essenziale, che anche in capo all’erede si verifichi il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell’alloggio

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