Danno biologico, invalidità permanente e temporanea, Cassazione sentenza nr. 7126/21

Con la recente sentenza n. 7126/2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di danno biologico, sottolineando in particolare alcuni importanti principi concernenti la configurabilità dell’invalidità temporanea e permanente

La vicenda che ha portato alla sentenza in oggetto, trae origine dalla richiesta di risarcimento avanzata da un genitore quale rappresentante della figlia minore, per i danni dalla stessa subiti in seguito ad una serie di trattamenti sanitari inadeguati cui era stata sottoposta presso un reparto di Odontoiatria.

Le domande venivano rigettate dal Tribunale, mentre la Corte d’Appello in sede di gravame le aveva parzialmente accolte, condannando l’Azienda ospedaliera a risarcire gli attori.

In particolare, i giudici di secondo grado avevano respinto la pretesa di parte attrice di ottenere il riconoscimento del danno da invalidità temporanea per il periodo (all’incirca undici anni) in cui la figlia era stata sottoposta a diverse cure, finalizzate a stabilizzare i danni riportati a seguito di un incidente e del successivo, inadeguato, trattamento sanitario ricevuto; veniva così riconosciuta la sola liquidazione del danno derivante dall’inabilità temporanea, derivante dai 40 giorni di ricovero ospedaliero. 

Contro tale decisione, gli attori proponevano ricorso in Cassazione, basato essenzialmente su due motivi:

Anzitutto veniva censurata la decisione della Corte d’Appello per aver ritenuto che il periodo di trattamento necessario per evitare un aggravamento del quadro clinico e contenere gli effetti negativi delle cure negligenti, sino alla stabilizzazione dei postumi, non possa essere liquidato come danno da invalidità temporanea, ma sia assorbito dal danno da invalidità permanente; secondariamente, veniva censurato il fatto che la Corte d’Appello aveva “personalizzato il danno non patrimoniale subito da Tizia, senza tener conto del reale periodo di invalidità temporanea”.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso ritenendo fondate entrambe le censure e sottolineando come fossero stati violati i principi più volte ribaditi dalla stessa Corte in diverse pronunce (ad. es. Cass., Sez. 3, sentenza n. 3806/2004, Cass., Sez. 3, sentenza n. 10303/2012, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26897/2014, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5197/2015, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16788/2015).

In particolare, gli ermellini osservano che la liquidazione del danno biologico deve tener conto della lesione dell’integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’invalidità temporanea e di quella permanente e quest’ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l’individuo abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, onde l’esistenza di una malattia in atto e l’esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili, di modo che, finché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, anche se non v’è ancora invalidità permanente.

Inoltre, nel caso de quo, al fine della valutazione del pregiudizio subito dalla ragazza, avrebbe dovuto considerarsi sia l’aspetto dell’inabilità temporanea dovuto dai trattamenti, per tutta la loro durata, sia il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali o psicologiche patite dalla danneggiata a causa degli stessi.

La sentenza veniva quindi cassata sulla base del seguente principio di diritto:”la liquidazione del danno biologico deve tener conto della lesione dell’integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’invalidità temporanea e di quella permanente;

quest’ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l’individuo abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, mentre, ai fini della liquidazione del danno da invalidità temporanea, laddove il danneggiato si sia dovuto sottoporre a periodi di cure, necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto dannoso e/o impedire il suo aumento, gli va riconosciuto un danno da inabilità temporanea totale o parziale per tali periodi, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto, dovendosi inoltre tenere anche conto nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale delle relative sofferenze morali soggettive, eventualmente da egli patite negli indicati periodi“.

Infine, il caso esaminato rileva altresì in tema di eventuale sussistenza del danno estetico, nell’ambito della valutazione relativa all’incidenza dell’invalidità permanente.

In tal senso, i giudici affermano che il “danno estetico non può esser ritenuto una voce di danno a sè stante, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico, ciò basandosi sul principio di “onnicomprensività e della necessaria liquidazione unitaria del danno biologico non patrimoniale“.

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