Decorrenza del termine decennale di prescrizione dell’azione di simulazione nel caso di lesione di legittima (Cass. 5159/18)

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/436575

Nell’ipotesi di apertura della successione, di lesione di legittima in ragione di pretermissione di un legittimario e di necessaria azione di simulazione di un atto di trasferimento a titolo oneroso, promossa da questi, funzionale alla sua reintegrazione, il termine decennale di prescrizione entro il quale il legittimario pretermesso deve esercitare l’azione decorre dall’apertura della successione o dalla conclusione del contratto che si vuole simulato?

L’importantissima questione viene nuovamente dibattuta in Cassazione, la quale ancora una volta, aderendo al proprio consolidato orientamento, chiarisce che solo quando la declaratoria di simulazione è richiesta per far valere il diritto alla quota di riserva, in funzione della riduzione della donazione che si asserisce dissimulata, il termine prescrizionale decorre dalla data dell’apertura della successione (se la pretermissione è stata causata mediante testamento olografo, il termine decorrerà dalla data di pubblicazione del testamento, ex Cass. SS.UU. 20644/04).

Nel caso diverso di azione di simulazione dell’atto preordinata all’acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, con conseguente obbligo di collazione per i soggetti a ciò tenuti per legge, con successiva determinazione delle quote dei condividenti e senza che sia addotta alcuna lesione della quota riservata, il termine prescrizionale dell’azione di simulazione decorre dal compimento dell’atto che si ritiene essere simulato, poiché in tale caso l’attore, che esercita l’azione di simulazione, non è terzo ma subentra nella posizione del de cuius anche in relazione alla decorrenza della prescrizione, che già faceva parte del patrimonio del defunto.

Nella differente ipotesi di lamentata lesione della quota di riserva e di legittimario pretermesso, l’attore viene invece considerato terzo rispetto al contratto, con conseguente decorrenza della prescrizione dell’azione di simulazione dalla data dell’apertura della successione (vd. anche Cass. 3932/2016 e Cass. 4021/2007, secondo cui il coerede che richiede la simulazione dell’atto in funzione della divisione non è terzo ma subentra nella posizione del de cuius, anche ai fini della prescrizione medesima che già rientrava nel patrimonio del defunto, mentre solo quando l’azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione di atti di trasferimento a titolo oneroso, previo accertamento della simulazione degli stessi in quanto dissimulanti donazione, il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione).

Articoli interessanti

Del tutto ontologicamente e finalisticamente differente, pertanto, è l’azione di simulazione in funzione della collazione dall’azione di simulazione in funzione della riduzione. Nel caso di specie, viene cassata la sentenza della Corte d’appello di Roma, che a detta degli Ermellini avrebbe violato il minimo costituzionale richiesto per la motivazione, non chiarendo affatto tale distinzione tra azione di simulazione in funzione della collazione da azione di simulazione in funzione di riduzione, né tenendone conto in relazione alla decisione, venendo in rilievo nel caso de quo la prima fattispecie, con conseguente prescrizione del diritto attoreo ben cinque anni prima della notifica dell’atto di citazione.

Peraltro, è opportuno ricordare come il fatto per cui il legittimario che agisca per la declaratoria di simulazione di un atto oneroso, con contestuale domanda di riduzione della donazione dissimulata, sia considerato terzo rispetto al negozio asseritamente simulato, ha un fondamentale riverbero di carattere probatorio, atteso che nel relativo giudizio la prova testimoniale e per presunzioni sarà per lui ammissibile senza limiti (vd. anche Cass. 19912/14); solo in questo caso, infatti, egli si pone come terzo rispetto alla simulazione, con ciò che ne consegue in ordine alle possibilità di prova che, diversamente, subentrando nella posizione del de cuius, che era parte del contratto, gli verrebbero confiscate.

Ricordiamo, infine, come il legittimario che intenda agire in riduzione debba accettare l’eredità con beneficio d’inventario, a pena d’inammissibilità rilevabile d’ufficio, anche in grado di appello, salvo che le donazione ed i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, e sempre che vi sia il relictum, non applicandosi tale disposizione al legittimario totalmente pretermesso, anche nel caso in cui egli abbia ricevuto beni dal de cuius a titolo di donazione ovvero si sia impossessato, dopo la sua morte, di beni ereditari, atteso che egli acquisterà la qualità di erede soltanto a seguito dell’esito vittorioso dell’azione proposta.

Per ricevere assistenza legale vai su www.avvocatogallana.com

https://www.eredita.info/media/sentenza-2.pdf

Potrebbe piacerti anche

Vuoi redigere un testamento?
Hai un problema con un'eredità o una successione?

Contatta subito lo Studio Legale Gallana ed esponi il Tuo problema

Il nostro obiettivo è il Tuo giusto diritto in tempi celeri a costi competitivi

4,9 79 reviews