Divisione ereditaria e pluralità di masse (Cass. 15494/19)
La divisione ereditaria è l’atto con cui si pone termine alla comunione ereditaria sorta dopo l’apertura della successione.
Ogni coerede ha facoltà di domandare sempre la divisione (art. 713 c.c.): essa può avvenire per contratto (“divisione volontaria”), disposizione testamentaria o mediante un’azione giudiziale (“divisione giudiziale”).
Con la recente sentenza n. 15494/2019, la Cassazione si è pronunciata in tema di divisione ereditaria, avente ad oggetto beni provenienti da titoli diversi.
Nel caso di specie, venivano chiamati dinnanzi al Tribunale alcuni germani per disporre la divisione ereditaria di beni provenienti dalla successione del padre e di altri beni acquistati in comunione tra le parti, con due distinti atti di compravendita.
Nel medesimo giudizio interveniva la moglie del de cuius, nominata usufruttuaria di tutti i beni della successione.
A seguito della decisione di secondo grado, uno dei germani ricorreva in Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 713 e 720 c.c. in tema di divisione ereditaria; in particolare, il ricorrente lamentava il fatto che, nel procedere alla divisione, difformemente da quanto statuito dal Giudice del gravame, occorreva tener distinti i beni acquistati in comunione ordinaria da quelli provenienti dalla successione, in quanto le due masse non potevano essere unificate, stante la mancanza di consenso espresso in forma scritta da parte di tutti i condividenti, e dovevano necessariamente dare luogo, pertanto, a distinti scioglimenti delle comunioni ordinaria ed ereditaria.
Secondo gli Ermellini il presente motivo di ricorso deve essere accolto: quando i beni in comune godimento provengono da titoli diversi non si realizza un’unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni.
Se vi è, pertanto, una pluralità di titoli, vi sarà una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituirà un’entità patrimoniale a sé stante, su cui ogni condividente potrà far valere i propri diritti.
In definitiva, si potrà procedere ad un’unica divisione, allorché vi siano masse distinte originate da titoli differenti tra loro, solo con il consenso espresso da tutti i condividenti.