Dove e quando si apre l’eredità?
La successione mortis causa si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (il luogo ove il de cuius aveva stabilito il centro principale dei propri affari ed interessi) e la legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria, nonché i diritti dello Stato sulle eredità, come sancisce l’art. 42, IV comma della Costituzione della Repubblica italiana.
La dichiarazione di successione andrà presentata presso l’Agenzia delle Entrate competente con riferimento alla residenza del defunto.
La morte di una persona deve poter essere accertata senza dubbio attraverso le norme dell’ordinamento giuridico: la legge 578/1993, a tal proposito, definisce come morte la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
La morte viene denunciata all’ufficiale dello Stato civile, il quale compila il relativo atto.
Nell’ipotesi in cui un effetto giuridico dipenda dalla sopravvivenza di una persona ad un’altra e non si riesca ad appurare quale delle due sia morta prima (si pensi ad un incidente aereo), tutte si considerano morte nello stesso momento: questo è il principio della commorienza, stabilito dall’art. 4 c.c.
Gli artt. 58 e seguenti del codice civile stabiliscono, altresì, che qualora una persona risulti assente da più di dieci anni, sia possibile richiedere al Tribunale l’emissione di una sentenza di morte presunta, che determina l’apertura della successione, coincidendo la fictio del momento della morte con il giorno in cui si ebbe l’ultima notizia dello scomparso; a differenza della morte presunta, dopo due anni dalla scomparsa di una persona, i presunti successori legittimi e chiunque vanti dei diritti sui beni dello scomparso può chiedere al Tribunale che sia dichiarata l’assenza (art. 49 c.c.), che consente tra l’altro l’immissione temporanea nel possesso dei beni.
È molto importante stabilire il momento esatto dell’apertura della successione, in quanto l’accettazione dell’eredità retroagisce a quel momento, in cui vengono cristallizzati e si determinano l’insieme dell’asse ereditario, il suo valore e chi sono i chiamati all’eredità; da quel momento, inoltre, decorre il termine per l’accettazione dell’eredità e per l’inventario dei beni, per il chiamato che ne abbia il possesso.
La devoluzione dell’eredità, vale a dire la sua offerta ai chiamati, avviene per legge od attraverso il testamento e non si fa luogo alla devoluzione per legge, così detta “intestata” o “ab intestato”, se non quando manca in tutto o in parte quella per testamento, ferma restando l’impregiudicabilità dei diritti riservati ai legittimari.