È possibile una accettazione conseguente a mera inerzia o occorre pur sempre un’attività da parte del chiamato?

L’art. 485 c.c.  stabilisce che il chiamato all’eredità, qualora sia nel possesso dei beni ereditari, debba entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia dell’offerta dell’eredità fare l’inventario; se entro tale termine l’ha iniziato ma non l’ha concluso, può chiedere al Tribunale una proroga, che non potrà in ogni caso eccedere i tre mesi.

Se però entro tale termine l’inventario non è compiuto, il chiamato è erede puro e semplice, intra vires hereditatis.

Una volta compiuto l’inventario, il chiamato che non ha ancora fatto la dichiarazione avrà termine di quaranta giorni, decorrenti dal compimento dell’inventario stesso, per deliberare sull’accettazione o sulla rinunzia, decorso il quale sarà considerato erede puro e semplice.

Per la giurisprudenza, ai fini del possesso qui richiamato è sufficiente un possesso puro e semplice, mera detenzione od affidamento temporaneo (Cass. 4835/80); è sufficiente il possesso di un solo bene, purché provvisto di un valore economico apprezzabile (Cass. 4707/94).

Esiste quindi l’accettazione frutto di mera inerzia.

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