È valido il testamento scritto in stampatello?
In tema di successione testamentaria la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 42124 del 31.12.2021, è intervenuta su una rilevante questione riguardante i requisiti di validità del testamento olografo, rispondendo in particolare al quesito se possa ritenersi o meno valido il testamento scritto in stampatello.
Alcuni coeredi impugnavano il testamento olografo redatto dal de cuius, chiedendo venisse accertata la nullità dello stesso per difetto di autografia, nonché per mancanza di data e di valida sottoscrizione; in via subordinata, chiedevano altresì l’annullamento del testamento per incapacità del testatore e di procedere poi all’apertura della successione legittima con condanna delle convenute al rilascio dei beni.
Il Tribunale accoglieva quindi la domanda di nullità del testamento in quanto redatto in stampatello, in assenza di prove che tale forma fosse il modo ordinario e abituale di scrittura del testatore.
La sentenza di primo grado veniva riformata dalla Corte d’Appello, la quale statuiva la piena validità ed efficacia del testo sulla base della perizia tecnica espletata, precisando che “…il testamento olografo, scritto in stampatello, non pone un problema di validità, in rapporto ai requisiti dell’olografo, ma un problema di prova in presenza di contestazioni della sua autenticità.”
Proprio su tale aspetto, si concludeva con un giudizio di autenticità espresso in termini di “elevata probabilità” la quale, secondo la corte, poteva assurgere a giudizio di certezza giuridica, essendo presenti in atti alcuni documenti antecedenti al testamento ed attestanti l’uso alternato del corsivo e dello stampatello da parte del de cuius.
Gli attori promuovevano quindi ricorso per Cassazione affidato a plurimi motivi ed in particolare, per quanto di nostro precipuo interesse, con il terzo motivo lamentavano “la violazione degli artt. 602 e 606, comma 1 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, sostenendo che “il requisito dell’autografia, richiesto dalla legge per il testamento olografo, non è compatibile con l’uso dello stampatello“.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato in quanto una parte della dottrina “… ammette con larghezza la validità del testamento scritto con caratteri in stampatello purché la scrittura sia riferibile al testatore, escludendo il solo caso in cui vi sia una imitazione schematica dello stampato”.
Si conferma quindi la validità del testamento olografo “…non solo quando risulti che il testatore usasse scrivere in stampatello, ma anche nel caso in cui il testatore non abbia mai fatto uso di quel particolare carattere, argomentando dall’art. 602 c.c., che non pone fra i requisiti necessari l’abitualità della scrittura, limitandosi ad indicare la sola autografia“.
Tale tesi è stata fatta propria dalla giurisprudenza della Corte, la quale ha riconosciuto la validità del testamento scritto in stampatello (Cass., II sez. civ., sent. 31457/2018).
Sulla base di tale principio, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto sussistente il requisito dell’autenticità, considerando quindi la piena validità ed efficacia della scheda testamentaria.
A ciò, sottolineano i giudici, si aggiunge il fatto che il il livello di attendibilità raggiunto dalle attuali perizie calligrafiche consente, con buon grado di precisione, di attribuire la paternità dello scritto, anche in caso di utilizzo dello stampatello, che in ogni caso presentava caratteristiche “individualizzanti” tali da consentire,in termini di elevata probabilità, di riconoscere l’autenticità della scheda.
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