Erede ex re certa o legatario?
In materia di distinzione tra la qualità di erede e legatario ai sensi dell’art. 588 c.c., la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 21 marzo 2020, n. 6125, ha riaffermato il rilevante principio di diritto basato sulla necessità del doversi tener conto del tenore delle disposizioni del de cuius, nonché del rilievo delle particolari espressioni da egli utilizzate in sede di testamento, al fine di accertarne e veder così rispettata la sua effettiva volontà.
In particolare, l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (“institutio ex re certa”) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni.
La vicenda trae origine dal fatto che Tizio conveniva in giudizio Caia, al fine di far accertare la propria qualità di erede universale della defunta Mevia.
Tizio deduceva anzitutto che la defunta aveva individuato nel testamento una serie di legatari, tra i quali anche l’attore stesso, disponendo però che a lui pervenisse la proprietà di tutti i beni mobili, il 50% della proprietà di un bene immobile ed il diritto di abitazione sulla casa nella quale egli stesso viveva; l’attore riteneva pertanto che il tenore delle disposizioni della zia defunta deponeva per la sua istituzione quale erede ex certa re.
Si costituiva così in giudizio Caia, la quale si opponeva alla domanda sostenendo che l’attore era un semplice legatario, mentre lei stessa rivestiva la qualità di erede legittima, in quanto nipote della de cuius e sua parente più prossima.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda di Tizio, riconoscendo la sua qualità di erede universale e, avverso tale decisione, veniva promosso appello dalla convenuta, che veniva però a sua volta rigettato.
Caia promuoveva infine ricorso per Cassazione, il quale veniva rigettato dalla Corte con la menzionata ordinanza n. 6125/2020.
La Suprema Corte pone anzitutto l’attenzione sul fatto che, nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione se congruamente motivato, deve accertare quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando insieme l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento (Cass. n. 24163/2014 e Cass. n. 23278/2013).
Nel caso in esame, ciò che emerge in maniera decisiva è proprio il tenore letterale delle espressioni utilizzate, le quali evidenziano che solo a Tizio era stata attribuita, oltre ad una quota di un immobile, la generalità dei beni mobili, mentre agli altri soggetti beneficiati era stata lasciata solo una quota su singoli beni immobili.
A ciò, si aggiungono le peculiari espressioni riservate solo a Tizio da parte della defunta zia, correttamente rimarcate dai giudici d’appello e testimonianti ancor più la reale volontà testamentaria della de cuius, nel senso di un reale e concreto riconoscimento affettivo, suffragato dal particolare trattamento riservato al solo Tizio, la cui qualità di erede è pertanto del tutto incontestabile.