Il testamento apocrifo

La Corte di Cassazione con l’ordinanza nr. 711 del 2018 torna a ribadire il principio di diritto già espresso nella pronuncia a Sezioni Unite nr. 12307/2015 in tema di rimedi esperibili al cospetto di un testamento che si assuma essere apocrifo e quindi, per ciò, nullo.

Quid iuris?

Ad avviso della Corte suprema di legittimità, la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, per cui l’onere della prova della non autenticità del testamento sarà in capo all’attore.

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Non si tratterà, pertanto, di querela di falso, né tantomeno di disconoscimento di scrittura privata, con considerevoli conseguenze, quanto a tale ultima ipotesi, circa il riparto dell’onus probandi (l’adesione alla tesi del disconoscimento comporta evidentemente, quanto al riparto dell’onere probatorio, che all’erede legittimo basti disconoscere l’autenticità del testamento, essendo poi onere dell’erede testamentario avanzare istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., proponendo i mezzi di prova che ritiene utili ed indicando le scritture per la comparazione).

Inoltre, nel caso in esame la Curia romana ribadisce il principio per il quale (Cass. n. 1831/00) il giudizio di verificazione deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull’originale del documento (Cass. n. 6022/07), poiché, e proprio in relazione all’accertamento dell’autenticità del testamento (cfr. Cass. n. 1903/09), soltanto sull’originale possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, il che non significa tuttavia che tutte le operazioni debbano sempre svolgersi sugli originali, essendo sufficiente che a monte l’ausiliare abbia verificato sull’originale i dati che reputi necessari, ben potendo il prosieguo delle operazioni svolgersi su eventuali copie o scansioni.

La consulenza tecnica d’ufficio, pertanto, sarà valida quando il perito avrà potuto avere diretta visione dell’originale, riscontrando quei dati essenziali per l’accertamento dell’autenticità della grafia, come ad esempio l’incidenza pressoria sul foglio della penna, che le copie di norma non consentono.

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