Il testamento biologico: prime applicazioni giurisprudenziali (Trib. Modena, sez. II civile, decreto del 23.03.2018)
Giacendo la persona, a seguito di un tragico evento di vita, in stato di coma a causa di emorragia subaracnoidea da rottura dell’aneurisma di arteria comunicante posteriore, tracheotomizzata e con sondino naso gastrico, viene aperta dal Tribunale l’amministrazione di sostegno.
Il Giudice, effettuando un brevissimo excursus delle posizioni giurisprudenziali in materia, ricorda come la Corte Suprema abbia chiarito che il consenso ai trattamenti medico-sanitari possa essere manifestato da parte del tutore di persona interdetta, a condizione che sia ricercato il suo migliore interesse, ricostruendone la volontà precedentemente da lui espressa (Cass. 21748/2007), con ciò dandosi concreta attuazione all’art. 6 della Convenzione di Oviedo del 04.04.1997, ratificata dall’Italia con legge 28.03.2001, nr. 145, la quale ammetteva che il rappresentante legale dell’incapace potesse esprimere il consenso informato al trattamento medico al suo posto.
Sempre il Tribunale di Modena, in materia di amministrazione di sostegno, aveva inaugurato l’indirizzo secondo cui, nelle ipotesi in cui l’interessato non fosse in grado di esprimere il proprio consenso consapevole relativamente a decisioni di carattere sanitario, potessero essere attribuiti all’Ads i relativi poteri di rappresentanza (Trib. Modena, 28.06.2004; Trib. Modena, 20.03.2008).
Nell’odierna pronunzia, facendo leva sulla novella nr. 219 del 2017, il nominato amministratore di sostegno viene quindi incaricato, tra l’altro, del delicato potere di prestare il consenso informato, o il rifiuto, per cure e trattamenti sanitari che si rendessero necessari per la salute della persona.
Per ricevere assistenza legale vai su www.avvocatogallana.com