Il testamento orale può essere confermato?
È ammissibile la conferma ex art. 590 c.c. del testamento enunciato solo in forma orale (nella fattispecie una prova della conferma è stata rinvenuta nella presentazione da parte degli eredi di un testamento olografo che essi sapevano falso e che riproduceva le disposizioni del testamento orale). (Tribunale di Napoli, 30.06.2009).
L’art. 590 c.c. statuisce che la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.
Tizia conveniva in giudizio la sorella Caia e la madre Mevia, chiedendo che fossero accertate e dichiarate l’inesistenza e la nullità del testamento olografo del padre Ciro, in quanto redatto da mano diversa dalla sua, per ciò dichiarando aperta la successione legittima del de cuius Ciro, con la devoluzione dell’asse relitto in quote eguali alle parti in causa.
Esponeva che il padre era morto nel 1990 e che la successione era stata regolata con un testamento olografo falso, nel quale venivano nominate eredi le figlie Caia e Tizia, attribuendo loro, a tale titolo, alla prima un immobile sito in Roma ed un altro immobile sito in Napoli, e ad alla secondo altro immobile sito in Roma, mentre alla moglie era lasciato l’usufrutto generale su tutti i beni immobili. Tale testamento olografo, per quanto falso, era stato pubblicato e le figlie e la madre avevano espressamente accettato l’eredità paterna, prestando acquiescenza alle disposizioni testamentarie e rinunciando all’azione di riduzione, con dichiarazioni rese nel verbale di pubblicazione del testamento, nonché tacitamente, avendo trascritto presso le competenti Conservatorie i rispettivi acquisti immobiliari mortis causa.
Successivamente, l’attrice riteneva di aver verificato come vi fosse una diseguaglianza delle quote assegnate, per ciò agendo in giudizio per far accertare l’inesistenza e la nullità del testamento olografo, con conseguente apertura della successione legittima.
La sorella Caia si costituiva in giudizio e dava atto che, pur essendo incontestabile che il testamento era stato redatto da mano diversa da quella del de cuius, non poteva essere ritenuto inesistente. Infatti, poco prima del decesso il de cuius Ciro si era consultato con il coniuge per determinare, unitamente ai beni della moglie, la formazione di due quote sostanzialmente omogenee tra le figlie, in quanto l’assegnazione dei beni di cui al testamento sarebbe stata integrata con l’assegnazione in favore dell’attrice di altro bene in Napoli, appartenente alla madre; il de cuius era però deceduto prima di poter trasfondere tali volontà in un valido testamento scritto, per cui secondo la convenuta le parti tutte, d’accordo, provvidero a redigere il testamento falso, prevedendo anche il versamento in favore dell’attrice di un conguaglio in denaro. Per la difesa della sorella Caia, pertanto, il testamento in questione rappresentava la formalizzazione di un testamento nuncupativo, suscettibile di conferma ai sensi dell’art. 590 c.c.
Anche la madre, costituitasi in giudizio, confermava che il testamento falso rispecchiava fedelmente le volontà espresse dal de cuius poco prima di morire, così come confermava la volontà di effettuare una perequazione dei valori mediante la dazione all’attrice della proprietà di altro immobile sito in Napoli. Anche la madre, pertanto, insisteva per la conferma del testamento nuncupativo.
Venendo alla decisione, i giudici partenopei in relazione al testamento di cui si discute rilevano come le parti in causa, in maniera del tutto univoca, abbiano concordato sul fatto che esso non fosse frutto della penna e della mano del de cuius ma bensì, verosimilmente, di Caia. Tale testamento, pertanto, essendo apocrifo, risulta nullo ai sensi dell’art. 606 c.c.. Tuttavia, una volta riscontrata tale nullità, viene evidenziato come le difese delle convenute abbiano sostenuto che il tenore di tale testamento olografo nullo rispecchiasse fedelmente quelle che furono le volontà manifestate oralmente in vita dal de cuius, e che l’attrice fosse a conoscenza della causa di nullità, ponendosi quindi in discussione l’applicabilità dell’art. 590 c.c., che anche in relazione ai testamenti nulli ne preclude la declaratoria di invalidità, ove i soggetti legittimati a farla valere, in quanto beneficiari della successione legittima, ovvero di quella testamentaria sulla base di un precedente testamento, conoscendo la causa di nullità, dopo la morte del testatore abbiano confermato la disposizione invalida ovvero vi abbiano dato volontaria esecuzione.
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità, sostiene il Tribunale, è consolidato nel ritenere possibile la conferma del testamento orale; infatti, si è affermato che la convalida del testamento è ammissibile (Cass. 1689/64), a norma dell’art. 590 c.c., tanto nell’ipotesi di nullità formali (annoverando tra esse quella della mancanza di sottoscrizione dell’olografo e perfino quella del testamento nuncupativo, ossia della mancanza assoluta di scrittura) quanto nell’ipotesi di nullità attinenti alla sostanza dell’atto (quali l’incapacità naturale o legale del testatore ed i vizi di volontà): “è noto che il favor testamenti, che ispira il nostro codice, consente, difformemente da quanto avviene per i contratti, la convalida delle disposizioni testamentarie nulle, da qualunque causa dipenda la nullità, sia in forma espressa, mediante conferma dopo la morte del testatore, sia in forma tacita, mediante la loro volontaria esecuzione” (Cass. 6313/96).
Nel giudizio napoletano qui commentato, il Tribunale ritenne che venne fornita la prova, a seguito dell’esame delle risultanze testimoniali, che il de cuius avesse inteso esternare oralmente la propria volontà di testare delle disposizioni dal contenuto specifico assolutamente identico e sovrapponibile a quelle rinvenute nel testamento apocrifo poi pubblicato. A questo punto, prosegue il Tribunale nella sentenza, occorre verificare se da parte degli eredi vi sia stata o meno conferma o volontaria esecuzione, con necessaria conoscenza della causa di invalidità.
Secondo il Tribunale di Napoli, la prova che l’attrice fosse consapevole della nullità del testamento olografo già all’epoca della sua formazione emergeva sia dalle risultanze della prova testimoniale sia da una serie di elementi indiziari. Si concludeva, pertanto, per la sussistenza della conferma per volontaria esecuzione del testamento nuncupativo, con rigetto della domanda dell’attrice.