Il trasferimento di somme per effetto di collazione e l’imposta di registro della sentenza
È soggetta ad imposta di registro, ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R 131/86, la sentenza che, all’esito di un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria, dispone la condanna al pagamento di denaro quale effetto della collazione di un bene immobile oggetto di donazione, in quanto l’imposta di registro è dovuta quale costo per la fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della giustizia, a nulla rilevando che il trasferimento di somme per effetto della collazione per imputazione sia esente dall’imposta sulle successioni (Cass. Sez. trib. nr. 20818/17).
La vicenda traeva origine da un contenzioso tributario sorto sulla legittimità, o meno, dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza del Tribunale civile di Roma, attinente alla condanna al versamento di una somma di denaro corrispondente al conferimento per imputazione dell’eccedenza sulla quota spettante ad uno dei coeredi, in una fattispecie di comunione ereditaria e di collazione di un immobile.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio, sostenendo che l’imposta di registro relativa ad un provvedimento decisorio del Giudice ordinario fosse applicabile a prescindere dal fatto che le ragioni sottese alla sentenza di condanna inerissero ad una collazione per imputazione, da ritenersi neutra dal punto di vista fiscale.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Ufficio, sostenendo che, nel caso di specie, andasse applicato il combinato disposto di cui all’art. 37 D.P.R. 131/86 ed art. 8, lett. B, Tariffa, parte prima, allegata a detto decreto, ove si prevede che le sentenze recanti condanna al pagamento di somme o valori sono assoggettate al pagamento dell’imposta di registro con l’aliquota del 3%; la sentenza del Tribunale civile di Roma, che aveva dato l’abbrivio al successivo contenzioso tributario, è secondo la Corte romana soggetta all’imposta di registro prevista per la registrazione delle sentenze, a nulla rilevando il fatto che il trasferimento di denaro, effettuato in conseguenza della collazione per imputazione dell’immobile, fosse esente dall’imposta sulle successioni.
I giudici di legittimità evidenziano come l’imposta di registro sugli atti giudiziari e l’imposta di successione viaggino su due binari distinti, avendo presupposti diversi, essendo la prima dovuta in conseguenza della fruizione, da parte del cittadino, del servizio pubblico relativo all’amministrazione della giustizia, ed avendo la seconda la funzione di colpire fiscalmente il trasferimento di ricchezza avvenuto mortis causa.