La base imponibile dell’aliquota dell’imposta di successione

La base imponibile risulta dalla differenza tra il valore complessivo dei beni che costituiscono l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività, con riferimento al tempo dell’apertura della successione.

Sono compresi nell’attivo i beni ed i diritti trasferiti, anche se localizzati fuori dei confini della Repubblica.

In particolare, risultano compresi:

  • denaro, mobili, gioielli;

  • titoli di qualsiasi specie, il cui reddito è stato indicato nell’ultima dichiarazione presentata dal de cuius;

  • titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto;

  • partecipazioni societarie.

Risultano, invece, esclusi dall’attivo:

  • crediti contestati giudizialmente al momento dell’apertura della successione e sino al definitivo accertamento giudiziale o conciliativo;

  • indennità di fine rapporto spettanti al de cuius, nonché le indennità spettanti agli eredi del defunto in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o da questi stipulate;

  • crediti verso lo Stato od Enti pubblici territoriali od Enti pubblici con gestione di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, sino al riconoscimento da parte dell’Amministrazione;

  • crediti ceduti allo Stato sino alla presentazione della dichiarazione di successione;

  • beni culturali, previo assolvimento degli obblighi di protezione e di conservazione;

  • titoli del debito pubblico, tra cui BOT e CCT;

  • titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, nonché bene o diritti dichiarati esenti dall’imposta;

  • veicoli iscritti al Pra.

Costituiscono il passivo:

  • debiti del de cuius all’apertura della successione, risultanti da atto scritto con data certa o provvedimento giurisdizionale definitivo;

  • spese mediche e chirurgiche, debitamente quietanzate, riferentesi al de cuius e relative agli ultimi 6 mesi di vita (compresi i ricoveri, protesi e medicinali);

  • spese funebri, debitamente quietanzate.

 

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