La cointestazione del conto corrente e la presunzione di comunione
Come superare la presunzione di comunione, e quindi di comproprietà delle somme depositate in un conto corrente, quando lo stesso è conintestato tra il de cuius e un altro soggetto?
A tale quesito, che riguarda un rilevante numero di controversie successorie, ha dato una risposta la recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione nr. 11375/19.
La cointestazione del conto corrente determina la presunzione di contitolarità dell’oggetto del contratto, sia per quanto attiene i rapporti creditori, sia per quelli debitori, con la conseguenza che le somme ivi depositate si presumono di proprietà dei correntisti in pari misura, con inversione dell’onere probatorio ad onere della parte che deduca una situazione sostanziale di fatto difforme da quella risultante dalla cointestazione stessa.
Tale inversione dell’onere sarà positivamente assolta mediante l’utilizzo di presunzioni semplici, purché grave, precise e concordanti, come accadde nel caso oggetto del giudizio di legittimità qui commentato, ove l’attrice, sorella coerede, agiva contro il fratello, sostenendo che la cointestazione del conto corrente tra questi e la madre di entrambi, era di fatto fittizia, essendo le somme ivi depositate solamente di proprietà della de cuius.
Nel caso in esame avevano ritenuto i Giudici di merito, attraverso l’esame degli elementi presuntivi offerti dall’attrice, che il convenuto non avesse allegato elementi tali da giustificare la contitolarità di somme così ingenti, attesa la sua giovane età (32 anni) e il fatto che avesse familiari a carico, avendo tra l’altro l’istruttoria dimostrato che la cointestazione dei rapporti bancari tra la madre ed il figlio era stata decisa al solo fine di rendere più agevole la gestione degli stessi.
Il ricorso per cassazione del convenuto, che viene infine rigettato, era stato motivato in quanto la Corte di Appello, nella prospettazione del ricorrente, aveva erroneamente superato la presunzione di comunione delle somme giacenti sui rapporti di deposito, derivante dalla loro cointestazione, facendo riferimento al criterio della “assoluta prevalenza” dei versamenti effettuati dalla madre, laddove avrebbe dovuto applicare il diverso e più restrittivo criterio della “esclusiva riconducibilità” del denaro alla madre.
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