La dispensa dalla collazione e la dispensa dall’imputazione ex se
Colui il quale viene dispensato dall’obbligo della collazione (tenuti alla collazione ex art. 737 c.c. sono i figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione) può ritenere la donazione senza dover restituire il bene nell’asse in natura o attraverso l’imputazione del suo valore (non si deve qui confondere il termine imputazione, utilizzato nel codice civile per fare riferimento al conferimento non in natura, con la differente l’imputazione ex se) avvantaggiandosi pertanto della liberalità; senza la dispensa dalla collazione, infatti, la donazione, in quanto anticipo di eredità, deve tornare nell’asse nella fase prodromica alla divisione. La collazione, si badi, è cosa ben diversa dalla riunione fittizia, in quanto comporta un vero e proprio conferimento nell’asse delle precedenti donazioni, vuoi in natura, vuoi in denaro, secondo le norme codicistiche applicabili. La collazione comporta quindi il concreto riversamento nell’asse del bene in natura, precedentemente donato, o del suo valore imputato e la sua dispensa è fatta valere in conto legittima e per l’eccedenza a valere sulla disponibile.
I beneficiari della collazione, pertanto, sono i medesimi soggetti ad essa obbligati.
L’imputazione ex se, invece, prevista dall’art. 564 c.c., presenta anzitutto un profilo soggettivo parzialmente sovrapponibile, essendo ad essa tenuti tutti i legittimari (e quindi anche gli ascendenti, che non sono invece tenuti alla collazione).
La dispensa dall’imputazione ex se permette al legittimario di imputare alla quota disponibile del de cuius le liberalità da questi ricevute e soltanto per l’eccedenza sulla quota di legittima.
Ne consegue che i beneficiari dell’imputazione sono coloro i quali, pur non essendo legittimari, sono chiamati all’eredità e sarebbero pertanto pregiudicati qualora il legittimario non fosse tenuto, preliminarmente all’esperimento dell’azione di riduzione, a detrarre dalla propria quota di legittima (riserva) le liberalità ricevute. La dispensa dall’imputazione ex se può comportare, come effetto, l’integrale assorbimento della disponibile.
Vediamo qualche esempio.
Ipotesi A (dispensa dalla collazione)
Tizio muore ab intestato e lascia un asse di 50; vengono all’eredità Caio e Sempronio, i suoi due figlioli; Caio in vita ha già ricevuto 100 in donazione da Tizio, Sempronio nulla. Caio, vieppiù, che era il figlio preferito evidentemente, viene dispensato dalla collazione, pertanto non dovrà riversare nell’asse il valore di 100 ricevuto in donazione, né in natura, né per imputazione. Inoltre, quanto ricevuto da Caio in donazione sarà computato in conto legittima, mentre Sempronio si soddisferà sull’intero relictum (50) che coincide con la sua quota di legittima (1/3 di 150). In tale caso, pertanto, la porzione di Caio ha subito un notevole incremento, avendo egli trattenuto la donazione ricevuta in vita, soltanto in parte imputandola a quota di legittima.
Ipotesi B (dispensa dalla collazione)
Se con lo stesso esempio avessimo però un relictum di 100 lasciato da Tizio ed una donazione in vita a Caio di 50 con dispensa dalla collazione, analogamente a quanto detto prima Caio non dovrà riversare il valore di 50 nell’asse, né in natura, né in denaro ma non avrà più alcun incremento di porzione, imputandosi la liberalità di 50, a seguito della dispensa dalla collazione, in conto legittima, che equivale appunto a 50 (1/3 di 150); Sempronio riterrà anch’egli la propria quota di legittima (50) e la disponibile di 50, infine, sarà equamente divisa tra i due fratelli con due porzioni di 25.
Ipotesi C (dispensa dall’imputazione ex se)
Se con lo stesso esempio avessimo sempre un relictum di 100 lasciato da Tizio ed una donazione in vita a Caio di 50 con dispensa però dall’imputazione ex se, la liberalità di 50 per Caio viene da questi ritenuta ed imputata alla disponibile di pari valore, ed inoltre Caio viene alla successione per l’intera sua quota di legittima, salva la legittima di Sempronio per i residui 50.
Ipotesi D (ancora dispensa dalla collazione)
Se oltre ai legittimari viene alla successione di Tizio un estraneo, quale scenario si può verificare? Immaginiamo che il de cuius abbia donato in vita al figlio Caio 50, con dispensa dalla collazione, e vengano alla successione anche l’altro figlio Sempronio e il compare di nozze Plauto, con un relictum di 100. Caio dovrà imputare la sua donazione in conto legittima, di pari valore; Sempronio si soddisferà per quanto riguarda la sua quota di legittima di 50 sulla metà del relictum, e l’altra metà di 50 andrà a Plauto.
Ipotesi E (ancora dispensa dall’imputazione ex se)
Se nell’esempio appena fatto Caio fosse però stato dispensato, con riferimento alla donazione di 50, dall’imputazione ex se, avrebbe ritenuto in conto disponibile la donazione di 50 e si sarebbe quindi spartito il relictum con il fratello Sempronio, entrambi vantando il diritto alle rispettive quote di legittima di 50 e 50; in tale caso, l’amico Plauto sarebbe rimasto a bocca asciutta.