La nullità della divisione per pretermissione del legittimario
La Corte di Cassazione con la sentenza nr. 7178/18, qui allegata, ritorna sulla nullità della divisione contemplata dall’art. 735, comma 1, c.c., operante nel caso di pretermissione del legittimario dal testamento e dalla divisione.
Nel caso in esame, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza che sarebbe poi stata cassata, aveva escluso che tale nullità si potesse pronunziare nel caso di pretermissione del legittimario dal testamento e dalla divisione così operata ex art. 735 c.c., ritenendo che, in tale caso, la divisione stessa avrebbe mantenuto i propri effetti previa riduzione delle assegnazioni.
La Corte di legittimità ritiene che tale decisione del gravame comporti un illegittimo assoggettamento alla medesima disciplina di due ipotesi differenti, vale a dire da un lato la lesione della quota di legittima e dall’altro la pretermissione dell’erede legittimario nella divisione.
Ritengono gli Ermellini che in caso di divisione testamentaria con pretermissione del legittimario, essa debba ritenersi nulla per effetto dell’anomalia funzionale dipendente dalla mancata previsione della partecipazione ad essa di un avente diritto, ragion per cui l’efficacia reale della divisione ex art. 735 c.c. (differente dall’ipotesi delle norme date dal testatore per la divisione ex art. 733 c.c., aventi efficacia obbligatoria) viene meno, con nuova espansione della comunione ereditaria.
Nella fattispecie in esame, ad avviso della Suprema Corte era stata proficuamente reclamata, in via preliminare, la quota ereditaria riservata al legittimario attraverso l’accolta azione di riduzione, per cui avrebbe dovuto ritenersi fondata la correlata domanda di nullità del riparto divisorio già operato dall testatore con l’attribuzione diretta di distinti cespiti dell’intero patrimonio immobiliare.
Il principio di diritto formulato è il seguente: “deve essere accolta la domanda di nullità, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento (o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede, come verificatosi nel caso di specie), della divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore qualora lo stesso legittimario (o un suo erede agente iure successionis) da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l’azione di riduzione”.