La nuova dichiarazione di successione: quale modello utilizzare?

Dal 2019 l’unica modalità ammessa per la presentazione della dichiarazione di successione sarà quella telematica, come ha stabilito il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28.12.2017, prot. 305134, mediante cui è stata approvata la nuova modulistica.
L’obbligo della dichiarazione da dimettersi on line -tale modalità è oggi soltanto facoltativa- scatterà dal 01.01.2019 e varrà per le sole successioni apertesi dal 03.10.2006, vigendo invece per le precedenti il classico modulo cartaceo, vale a dire il “modello 4”, approvato nel lontano 1992.
Rimarrà altresì il modello 4 cartaceo qualora si dovranno depositare e registrare le dichiarazioni di successione integrative, modificative o sostitutive di dichiarazioni di successione già presentate su carta.
Riassumendo le regole attualmente in vigore per chi già decida di presentare la dichiarazione di successione in via telematica, occorre ricordare che dal 15.03.2018 al 31.12.2018 si potranno utilizzare, in via alternativa, o il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 15.06.2017 o quello approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 28.12.2017, prot. 305134, che contiene anche le istruzioni operative per la compilazione del nuovo modello informatico.
Si ricorda come, di norma, la dichiarazione di successione debba essere presentata entro un anno dall’apertura della successione, e quindi dal decesso del de cuius, con alcune eccezioni: nel caso di accettazione con beneficio d’inventario, il termine decorre dal giorno di scadenza del termine per l’erezione dell’inventario; nel caso di rinunzia all’eredità, il termine per il chiamato successivo decorre dal giorno in cui questi ha avuto notizia della rinunzia.
La dichiarazione di successione non va presentata in caso di eredità devoluta al coniuge od ai parenti in linea retta del defunto, senza beni immobiliari e con asse non superiore ad € 100.000,00.
Ergo, per quanto attiene alla disciplina applicabile ratione temporis, abbiamo le seguenti distinzioni:
– successioni aperte prima del 03.10.2006 e successioni integrative, sostitutive o modificative di successioni la cui dichiarazione fu presentata con modello cartaceo: si adopera il modello cartaceo disciplinato con D.M. 10.01.1992;
– successioni aperte dal 03.10.2006 e presentate sino al 14.03.2018: alternatività tra modello cartaceo (D.M. 10.01.1992) e modello informatico (decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15.06.2017);
– successioni aperte dal 03.10.2006 e presentate dal 15.03.2018 al 31.12.2018: alternatività tra modello cartaceo (D.M. 10.01.1992) e modello informatico (decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15.06.2017 o decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28.12.2017);
– successioni aperte dal 03.10.2006 e presentate dal 01.01.2019: modello informatico (decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28.12.2017).

 

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