La rappresentazione, limiti soggettivi
Istituto di particolare rilievo in materia di successione, sia legittima che testamentaria, è costituito dalla rappresentazione, disciplinato dagli artt. 467 e ss. del codice civile.
L’art. 467 c.c. stabilisce che “La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.”
In relazione ai limiti soggettivi, l’art. 468 c.c. dispone, al comma 1, che la rappresentazione ha luogo “…nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto”.
Quanto a tale profilo soggettivo, la Suprema Corte si è pronunciata circa la problematica dell’inclusione, nei profili elencati ex art. 468 c.c., soltanto dei figli nonché dei fratelli e sorelle del de cuius ovvero anche dei nipoti ex filio ed ex fratre.
Se Tizio ha nominato suo erede il fratello Caio e il di lui figlio Sempronio, che gli premuore, i figli di Sempronio succederanno a Tizio per rappresentazione?
L’interpretazione maggioritaria seguita dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 5077/1990 e Cass. n. 22840/2009) è nel senso restrittivo, per cui l’elencazione dei soggetti operata nell’art. 468 c.c. ha carattere tassativo e non estensibile a persone diverse da quelle indicate, trattandosi del risultato di una scelta operata dal legislatore, il quale ha ritenuto non opportuno ampliare il campo di applicazione della norma.
In senso positivo, invece, vedasi Corte d’appello di Milano, 24.11.92, e Corte d’appello di Messina, 31.10.03.
Da ultimo, va sottolineato che tale interpretazione trova sostanza nella natura stessa degli istituti de quo: la successione legittima attribuisce rilevanza sempre al grado più prossimo di parentela, mentre la rappresentazione si pone come eccezione a tale principio, come tale non derogabile né estendibile oltre i casi espressamente indicati ex art. 468 c.c.
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