La sostituzione e la devoluzione nelle successioni legittime e nelle successioni testamentarie

La sostituzione

Statuisce l’art. 688 c.c. che il testatore possa sostituire all’erede, prevedendolo nel testamento, un’altra persona per il caso in cui l’istituito in prima battuta non possa o non voglia accettare l’eredità.

E’ previsto che possano sostituirsi più persone ad una sola ed una sola a più ed è ammessa anche la sostituzione reciproca tra più eredi istituiti.

Salva diversa volontà del testatore, i sostituiti dovranno adempiere gli obblighi imposti agli istituiti.

Le norme previste nel capo delle sostituzioni si applicano anche ai legati.

Istituto invece antichissimo ma, di fatto, al giorno d’oggi scarsamente utilizzato è quello della cosiddetta sostituzione fedecommissaria o fedecommesso, prevista al fine di assicurare alla persona interdetta, dopo la morte del testatore, la prosecuzione della cura e dell’assistenza da parte dei soggetti istituiti che, alla morte dell’interdetto, si soddisferanno per ciò con i beni oggetto del fedecommesso.

Affinché sia possibile la sostituzione fedecommissaria, occorre che il soggetto dichiarato interdetto sia il coniuge, il figlio od il discendente del testatore; tale tipologia particolare di sostituzione opererà al momento della morte dell’interdetto ed il beneficiario della sostituzione fedecommissaria sarà l’ente o la persona che di lui avranno avuto cura e che gli avranno prestato assistenza.

La devoluzione nelle successioni legittime ed in quelle testamentarie

La parte di colui che rinunzia all’eredità a chi viene quindi offerta?

Nelle successioni legittime l’accrescimento opererà a favore di coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 571 c.c.

La regola è quindi quella che prevede come primo criterio la rappresentazione e come secondo criterio l’accrescimento e se colui che rinunzia era solo, l’eredità si devolverà a coloro ai quali sarebbe spettata nel caso in cui egli non vi fosse stato.

Nelle successioni testamentarie, invece, come primo criterio abbiamo la sostituzione, come secondo la rappresentazione, come terzo l’accrescimento e come quarto ed ultimo criterio residuale la devoluzione per legge.

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