La voltura catastale costituisce accettazione tacita?

Con l’ordinanza n. 11478/2021 La Suprema Corte si è pronunciata in tema di accettazione tacita d’eredità, soffermandosi sulla configurabilità o meno della stessa in relazione a determinati comportamenti posti in essere dal chiamato.

LA VICENDA PROCESSUALE
Il caso esaminato trae origine da un’esecuzione immobiliare intrapresa da Tizio nei confronti di Caia, sua debitrice, con la quale veniva sottoposto a pignoramento un immobile pervenuto a Caia per successione del coniuge.
Essendo necessario procedere alla trascrizione dell’acquisto dell’immobile da parte del debitore a titolo di erede, anche al fine della continuità delle trascrizioni, Tizio intraprendeva un altro giudizio finalizzato ad accertare che Caia avesse accettato l’eredità del marito e che quindi ne fosse effettivamente divenuta erede.
La domanda veniva accolta dal Tribunale, il quale accertava sia l’accettazione tacita dell’eredità, in relazione al fatto che la chiamata aveva presentato oltre alla dichiarazione di successione, anche la voltura catastale del bene, sia l’accettazione legale ex art. 485 c.c.
La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, riconoscendo, in particolare, che l’attribuire alla voltura catastale il significato di accettazione tacita dell’eredità, costituisce orientamento conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte.
IL RICORSO IN CASSAZIONE E LA DECISIONE
Caia promuoveva quindi ricorso in Cassazione, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e 476 c.c.
Secondo la ricorrente, infatti, i giudici di merito avrebbero dovuto decidere sul vizio processuale, poiché la voltura catastale non implica necessariamente accettazione tacita, essendo necessario all’uopo procedere all’indagine richiesta dall’art. 476. c.c. il quale dispone che: “L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; indagine che, nel caso di specie, non era stata fatta.
Gli Ermellini hanno ritenuto il motivo non fondato, sulla base del seguente consolidato orientamento:”l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sè a comprovare un’accettazione tacita dell’eredità, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale”.
In particolare quanto alla voltura catastale, viene sottolineato che essa acquista rilevanza non solo dal punto di vista fiscale per il pagamento dell’imposta, ma altresì sotto l’aspetto civilistico per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Ed in effetti, conclude la Suprema Corte nella citata ordinanza, solo chi intende accettare l’eredità si assume l’onere di eseguire la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso.
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