L’accettazione di eredità ed il legato: conseguenze pratiche
La trascrizione dell’accettazione
Qualora vengano devoluti diritti su beni immobiliari, l’accettazione espressa di eredità così come l’accettazione tacita di eredità verranno trascritti nei Registri Immobiliari presso la competente Conservatoria.
La trascrizione dell’accettazione dell’eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità, contenuta in atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Parimenti, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata od accertata giudizialmente.
È opportuno provvedere altresì alla trascrizione del legato, quando esso importa acquisto di un diritto immobiliare, sulla base di un estratto autentico del testamento. Come già sottolineato, il legato di per sé non richiede accettazione, configurandosi un acquisto automatico, salva la facoltà di rinunzia.
È importante provvedere alla trascrizione, per evitare problematiche con eventuali eredi apparenti.
L’erede apparente
L’erede può sempre richiedere il riconoscimento della sua qualità e la restituzione dei beni dell’asse contro chi li possieda a titolo di erede o senza titolo; trattasi della cosiddetta petizione di eredità, azione imprescrittibile salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni.
Ad esempio, potrebbe essere il caso di un erede apparente (fratello del de cuius) succeduto per legge, essendo l’unico chiamato all’eredità, la cui apparenza è dovuta all’esistenza di un testamento scoperto successivamente, che istituiva erede altra persona, del tutto estranea alla famiglia: il fratello, che fino a quel momento era erede, scopre che lo era solo apparentemente.
L’erede potrà altresì agire contro gli aventi causa da chi possiede i beni ma è solo erede apparente: sono però salvi i diritti acquistati per effetto di convenzioni a titolo oneroso dai terzi con l’erede apparente, se viene provata la loro fede. Se però tali convenzioni avevano ad oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la loro salvezza non si verificherà se l’acquisto a titolo di erede (rivelatosi poi apparente) e l’acquisto del bene dall’erede apparente non siano stati anteriormente trascritti rispetto alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede vero o del legatario vero o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente.
L’eredità giacente
Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari, il Tribunale, su istanza di parte od anche di ufficio, provvede alla nomina di un curatore dell’eredità.
Il curatore procederà all’inventario dell’eredità e ne eserciterà le istanze e difenderà le ragioni anche in giudizio, rappresentandola.
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del Tribunale, e dovrà infine rendere il conto della propria gestione.
Il curatore cessa dalle funzioni quando l’eredità viene accettata o con la prescrizione del diritto di accettare, per cui l’eredità diviene vacante e viene devoluta allo Stato.
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