Le imposte di successione
L’imposta di successione colpisce le attribuzioni ai singoli eredi e/o legatari, limitatamente al valore della quota o dei beni, al di sopra della franchigia eventualmente spettante per legge.
Le franchigie
Se erede e/o legatario è il coniuge od un parente in linea retta del de cuius, l’imposta si applica sulla parte della base imponibile superiore ad € 1.000.000,00.
Se erede e/o legatario è il fratello o la sorella del de cuius, l’imposta si applica sulla parte della base imponibile superiore ad € 100.000,00.
Se erede e/o legatario è un soggetto portatore di handicap, la cui gravità è riconosciuta ai sensi della legge 104 del 1992, l’imposta si applica sulla parte della base imponibile superiore ad € 1.500.000,00.
Le aliquote
Se erede e/o legatario sono il coniuge e i parenti in linea retta del de cuius, l’aliquota è il 4% sulla base imponibile eccedente la franchigia di € 1.000.000,00.
Se erede e/o legatario sono i fratelli o le sorelle del de cuius, l’aliquota è il 6% sulla base imponibile eccedente la franchigia di € 100.000,00.
Se erede e/o legatario sono i parenti entro il IV grado del de cuius, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado, l’aliquota è il 6% sulla base imponibile.
Se erede e/o legatario sono altri soggetti, l’aliquota è pari all’8% della base imponibile.
Gli immobili
Se all’interno dei beni caduti in successione vi sono anche dei beni immobili, debbono altresì corrispondersi, indipendentemente dalle franchigie, le seguenti imposte:
imposta di trascrizione o ipotecaria, pari al 2% del valore attribuito agli immobili, secondo coefficienti di calcolo predeterminati, od € 200,00 in misura fissa se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni per la “prima casa”;
imposta catastale, pari all’1% del valore attribuito agli immobili, secondo coefficienti di calcolo predeterminati, od € 200,00 in misura fissa se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni per la “prima casa”.
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