Le vicende del testamento
A ciascuno il suo testamento
Il testamento congiuntivo, cioè realizzato nello stesso atto da due o più persone, così come il testamento reciproco, è nullo. Ognuno deve scrivere solo e soltanto il proprio testamento; ogni foglio, pertanto, conterrà le disposizioni di una sola persona, vergate dal suo pugno, datate e sottoscritte.
Il testamento olografo non deve essere sottoscritto da terze persone
È’ fondamentale che la pagina contenga solo e soltanto gli scritti autografi del testatore, oltre a data e sottoscrizione in calce agli stessi, senza sigle o firme di terzi e/o di testimoni non richiesti dalla legge per il testamento olografo.
Diritto di abitazione della casa familiare e diritto d’uso sulla mobilia
Il coniuge è destinatario di un legato ex lege avente ad oggetto il diritto di abitazione sulla casa familiare ed il diritto d’uso sulla mobilia, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti sono riservati al coniuge e gravano sulla porzione disponibile; qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente gravano sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Non è pertanto necessario che il diritto di abitazione ed il diritto d’uso siano attribuiti nel testamento.
Atto revocabile
Il testamento è sempre revocabile ed è nullo qualsiasi patto in virtù del quale il testatore si obbliga a non modificare un testamento. Il testamento è revocabile mediante un successivo testamento. E’ opportuno, qualora con un successivo testamento si voglia revocare integralmente quello precedente, specificare: “Revoco con il presente testamento ogni altra mia precedente disposizione testamentaria”. Il testamento è altresì revocabile mediante formale atto di revoca presso il Notaio. Il semplice ritiro del testamento olografo depositato fiduciariamente presso un Notaio non equivale a revoca.
Il testamento è altresì revocabile mediante la sua distruzione, semplicemente.
Il testamento è, inoltre, revocato di diritto ex art. 687 c.c. per sopravvenienza di figli o discendenti.
Conservazione del testamento olografo
Il testamento olografo può essere facilmente smarrito, può essere alterato, può essere trafugato, può essere distrutto. E’ pertanto caldamente consigliabile il deposito fiduciario del testamento olografo presso un Notaio. E’ consigliabile altresì che il testatore conservi una nota o degli appunti ove comunichi il luogo di custodia del testamento. Qualora si ritenga che il testatore abbia depositato un testamento olografo presso un Notaio, di cui si ignori il nome, sarà possibile effettuare la richiesta al Consiglio Notarile Distrettuale ed all’Archivio Notarile.
Il Registro Generale dei Testamenti
Per conoscere se una persona deceduta ha lasciato un testamento, che sia stato poi pubblicato, si può inoltrare richiesta al Registro Generale dei Testamenti di Roma. Attraverso il Registro, si potrà anche conoscere se la persona deceduta all’estero, in uno Stato aderente alla Convenzione di Basilea, abbia lì disposto le proprie ultime volontà. Nel Registro Generale dei Testamenti sono iscritti i testamenti pubblici, i testamenti segreti, i testamenti speciali, i testamenti olografi depositati presso un Notaio, i verbali di pubblicazione dei testamenti olografi che non erano stati depositati presso un Notaio, il ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati presso un Notaio.
Se il testamento olografo non è stato pubblicato o si trova ancora in deposito fiduciario presso il Notaio, il Registro Generale dei Testamenti risponderà negativamente.
Pubblicazione del testamento
Il testamento viene pubblicato dal Notaio mediante la redazione di un verbale apposito, al cospetto di due testimoni, in cui viene descritto lo stato del testamento e ove vengono integralmente riprodotte le volontà del defunto. L’originale del testamento, unitamente ad un estratto di morte, vengo allegati all’atto.
Chi è in possesso di testamento olografo di persona che sappia essere deceduta, deve portarlo ad un Notaio per la pubblicazione.
Una volta pubblicato, il testamento ha piena esecuzione.
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