Legato in sostituzione di legittima

Si allega testo integrale dell’interessante sentenza del Tribunale di Vicenza nr. 1714 del 2017 in tema di legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c..

Nel caso qui trattato con il testamento olografo del 24.7.1993 il de cuius Tizio disponeva: “Lascio ai nipoti Caio e Sempronio, figli di mio figlio Tullio, in sostituzione della quota legittima spettante al mio figlio Tullio, lire cento milioni ciascuno in titoli“.

Pacifico, secondo il Tribunale vicentino, è il fatto che tale disposizione si traduca in un legato in sostituzione di legittima, privo dell’attribuzione della facoltà di richiedere il supplemento.

Tale legato si palesa altresì di genere, disciplinato dall’art. 653 c.c., posto che il de cuius, con il termine “titoli” intendeva fare riferimento, ad avviso del Tribunale, alla somma di denaro che in essa era incorporata.

Il legato non necessita di accettazione ma può essere rinunziato e l’art. 551 c.c. espressamente prevede che se il legato è in sostituzione di legittima, il legatario può rinunziare al legato e chiedere la legittima; se, invece, consegue il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, salvo che il testatore abbia espressamente attribuito al legatario la facoltà di chiedere il supplemento.

Nel caso in esame gli attori avevano agito in giudizio dando atto espressamente, negli scritti difensivi, della propria rinuncia al legato e della volontà di conseguire in sua vece la legittima.

Come venne però accertato, gli attori avevano prima conseguito il legato, ricevendo dagli eredi, complessivamente, somme anche maggiori alle lire cento milioni previste nel testamento, e poi, solo con l’atto di citazione, dopo un decennio dall’apertura della successione e dal conseguimento del legato, avevano dichiarato di volervi rinunziare e di chiedere la legittima, senza peraltro offrire la restituzione delle somme percepite a titolo di legato, ma limitandosi ad affermare che di tali acconti si sarebbe dovuto tenere conto in sede di divisione.

Ad avviso del Tribunale, tale dichiarazione è tardiva ed inidonea a far rivivere la facoltà di scelta che è prevista dall’art. 551 c.c., dimostrando invece il comportamento tenuto come fosse manifesta e chiara la volontà di conseguire il legato, confermata anche dalla mancata offerta in restituzione delle somme già ricevute per quel titolo.

Sul punto, viene ribadita la giurisprudenza in tema di rinunzia al legato, che deve risultare del tutto inequivoca e priva di ambiguità interpretative di sorta (Cass. S.U., 7098/2011; Cass. 1040/1954; Cass. 1683/1971; Cass. 459/1990; Cass. 1261/1995; Cass. 8878/2000; Cass. 13785/2004; Cass. 15124/2010).

Il comportamento del legittimario, il quale conservi espressamente, desumendosi ciò dalla sua volontà espressa o tacita, o da inequivocabili dati di fatto, il legato in sostituzione di legittima, se da un lato assume una rilevanza superflua quanto all’accettazione del legato, di per sé non necessaria, ed alla conseguente acquisizione patrimoniale, dall’altro lato comporta la contemporanea ed immediata caducazione del diritto di chiedere la legittima, né possono valere, a tal fine, eventuali successivi atti di resipiscenza e ravvedimento, essendo tale manifestazione di volontà irretrattabile.

Si osservi come il legato in sostituzione di legittima costituisca, di fatto, un’ipotesi di parziale o totale diseredazione prevista dalla legge, che il legittimario può evitare, in quanto sconveniente, soltanto con una rapida prontezza di riflessi nella rinunzia al legato stesso.

sentenza integrale

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