L’eredità digitale
Con un’importante e per molti versi storica sentenza emanata lo scorso 9 febbraio, il Tribunale di Milano ha affrontato il rilevante ed attualissimo tema legato alla cosiddetta “eredità digitale”, in relazione agli aspetti legati alla tutela della privacy.
Il caso esaminato trae origine dal ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. promosso da una coppia di coniugi, i quali, evocata in giudizio la Apple Italia S.r.l., domandavano in via cautelare al giudice adito di obbligare la società, con decreto inaudita altera parte o con ordinanza, a fornire assistenza nel recupero dei dati personali e fotografie dagli account del figlio, giovane chef che era recentemente scomparso.
In particolare, i genitori avevano espresso la volontà di recuperare video e fotografie presenti nell’Iphone X del figlio, andato distrutto nell’incidente ed archiviati nella piattaforma iCloud, e ciò per cercare di colmare il senso di vuoto e dolore causato dalla tragica e prematura perdita del figlio.
A tal fine, i ricorrenti si erano attivati per recuperare le credenziali di accesso, ma essendo tale operazione molto difficoltosa e come ben evidenziato negli atti di causa, “…avevano più volte contattato la società resistente la quale però aveva preteso, per consentire l’accesso ai dati contenuti dell’ID Apple, un ordine del Tribunale contenente determinati requisiti… i quali erano estranei all’ordinamento italiano”.
Inoltre, per quanto attiene la sussistenza del periculum in mora si sottolinea come Apple dopo un determinato periodo di inattività dell’account iCloud, proceda normalmente alla distruzione dei dati ivi contenuti.
Decisiva, per il pronunciamento del Tribunale, risulta in definitiva la disposizione dell’art. 2-terdecies, introdotta nel 2018 nel Codice in materia di protezione dei dati e specificamente dedicata al tema della tutela post-mortem e dell’accesso ai dati personali del defunto.
L’articolo prevede che:“I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione“.
Per i giudici del Tribunale di Milano, infatti, la possibilità di poter recuperare parte delle immagini e video relative all’ultimo periodo di vita del figlio nonché la volontà di realizzare un libro delle sue ricette salvate su Icloud per “tenerne viva la memoria“, costituiscono elementi che portano a ravvisare la piena esistenza delle sopramenzionate “ragioni familiari meritevoli di protezione“: la sussistenza di tale legittimo interesse, inoltre, è pienamente fondativa del requisito del fumus boni iuris.
Infine, altrettanto rilevante è quanto dedotto dai giudici in relazione alle condizioni di esercizio richieste dalla Apple S.r.l. per cui l’accesso ai dati non può essere subordinato alla previsione di requisiti che fanno riferimento ad istituti del tutto estranei all’ordinamento giuridico diverso italiano, dinanzi al quale il diritto è azionato e per il quale, ad ulteriore conferma, risulta sussistente il legittimo interesse dei genitori ad accedere all’account del figlio per ragioni familiari meritevoli di protezione.