L’esecutore testamentario non è legittimato ad impugnare gli atti negoziali con cui il de cuius aveva disposto in vita dei suoi beni

L’esecutore testamentario non è legittimato a proporre azioni volte all’impugnativa di atti negoziali con i quali il de cuius aveva disposto in vita dei propri beni (Cass. 14744/16).

Il caso concerneva la seguente vicenda: Tizio, cittadino tedesco, esecutore testamentario ed erede pro quota del padre Caio (anch’esso cittadino tedesco) deceduto, conveniva in giudizio presso il Tribunale di Napoli Sempronia, sorella dell’attore, allo scopo di ottenere la declaratoria di nullità della scrittura privata sottoscritta tra il padre e quest’ultima, in virtù della quale il padre aveva ceduto la propria quota di proprietà corrispondente alla metà, di una proprietà immobiliare, di cui Caio era comproprietario insieme alla moglie. L’attore sosteneva che il regime patrimoniale tra i coniugi fosse regolato dalla legge tedesca, per la quale nel caso specifico l’alienazione era affetta da nullità. Inoltre, Tizio affermava l’incapacità di intendere e di volere del venditore Caio. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di Tizio e condannava Sempronia al rilascio dell’immobile a favore di Tizio, esecutore testamentario. Sempronia impugnava tale sentenza dinanzi la Corte d’Appello di Napoli. Quest’ultima dichiarava inammissibili tutte le domande proposte da Tizio in veste di esecutore testamentario, per carenza di legittimazione di agire. Tizio proponeva così ricorso presso gli Ermellini.

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La Suprema Corte riteneva che, essendo la legittimazione ad agire un istituto di diritto processuale, la relativa questione dovesse essere risolta dalla legge italiana (ai sensi dell’art. 12 legge n. 218 del 1995) e, in quanto applicabile quest’ultima, fosse necessario fare riferimento agli artt. 703 e 704 c.c., nei quali si afferma che l’esecutore testamentario sia legittimato ad agire solo esperendo azioni relative all’esercizio del suo ufficio. In particolare, l’art.703 c.c. prevede che l’esecutore testamentario possa porre in essere alienazioni solo su autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Se ne deduceva che tale soggetto non potesse agire per ottenere l’impugnativa degli atti negoziali con i quali il de cuius avesse disposto in vita dei suoi beni. Peraltro, anche il codice civile tedesco prevedeva che l’esecutore testamentario avesse il compito di curare l’esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del de cuius e di amministrarne l’eredità ma, al contrario, non rientrava tra i suoi poteri quello di impugnare gli atti negoziali con cui il de cuius avesse disposto in vita dei suoi beni, atteso che quest’ultimi non rientravano nell’asse ereditario e quindi non ne era consentita l’amministrazione.

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