Per cosa si caratterizza la successione necessaria?

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti sulla successione sono: il coniuge, i figli e gli ascendenti; ai figli sono equiparati gli adottivi e ai discendenti dei figli, che vengono alla successione in luogo di questi, spettano gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

Ricordiamo che il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato vanta gli stessi diritti del coniuge non separato ex art. 585 c.c. e che, nel caso in cui al coniuge sia invece stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, avrà soltanto diritto ad un assegno vitalizio a carico dell’eredità, qualora al tempo dell’apertura della successione egli godeva degli alimenti a carico del coniuge poi deceduto.

Non c’è alcuna distinzione tra figli legittimi e figli naturali, né tra ascendenti legittimi ed ascendenti naturali.

I figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili vanteranno un diritto di credito nei confronti dell’eredità secondo le disposizioni dell’art. 594 c.c.

La successione necessaria è differente dalla successione testamentaria e dalla successione intestata, vale a dire priva di testamento, per i seguenti principali aspetti, secondo il diritto positivo e l’interpretazione della dottrina e giurisprudenza prevalenti.

La successione necessaria si apre solo e soltanto quando sia avvenuto l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione da parte del legittimario parzialmente o totalmente estromesso; essa presuppone, pertanto, una lesione della quota di riserva di un legittimario.

Le quote della successione necessaria sono minori rispetto a quelle della successione legittima.

Le quote della successione necessaria, però, si calcolano su di una base aritmetica potenzialmente più ampia, vale a dire sul relictum, al netto dei debiti, più il donatum (relictum – debiti + donatum).

Le quote della successione legittima si calcolano sul solo relictum.

I legati gravano su tutta l’eredità e quindi anche sulla porzione indisponibile; operando l’azione di riduzione, il legittimario potrà ottenere che, attraverso la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie, il peso dei legati vada a gravare, sino all’occorrenza, sulla disponibile.

Il legittimario acquista la qualità di erede con il positivo esperimento, con sentenza passata in giudicato, dell’azione di riduzione, che costituisce tacita manifestazione di accettazione dell’eredità, anche se al cospetto di un ordine cronologico sfalsato, per cui abbiamo in un primo momento la manifestazione di volontà di accettare, esplicitata attraverso la proposizione dell’azione di riduzione e, una volta che tale azione sarà stata vittoriosamente conclusa, si verificherà il vero e proprio acquisto dell’eredità.

La successione necessaria comporta sempre un acquisto di beni ed un utile netto, mentre la successione testamentaria o la successione intestata può anche presentare soltanto delle passività ed essere quindi una dannosa hereditas.

Se il legittimario viene istituito erede nella sua quota di riserva, avremo successione testamentaria e non necessaria (non essendoci lesione) con importanti e differenti conseguenze, nel caso questi non possa o non voglia accettare e non operi sostituzione, né vi sia rappresentazione, circa l’accrescimento o meno della quota al coerede.

Ricordiamo che il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario (salvo che sia legittimario totalmente pretermesso) non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità. In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

La quota disponibile non potrà essere inferiore alla piena proprietà di ¼ del patrimonio del defunto.

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