Perché esiste in ogni ordinamento giuridico la successione ereditaria?
Tutti gli ordinamenti hanno sempre avvertito la necessità di disciplinare la modalità di trasmissione dei diritti da un soggetto che moriva a chi gli sopravviveva.
La scelta dei soggetti a cui offrire l’eredità (ius delationis) viene operata nei singoli ordinamenti giuridici secondo criteri di politica legislativa e di diritto di famiglia, criteri che sono -o che dovrebbero essere- volta per volta oggetto di critiche e di discussioni sulla opportunità di una loro modifica (si pensi alle quote della cd. successione necessaria o agli stessi soggetti a cui viene riservata dalla legge italiana una parte di eredità).
Il motivo che sta dietro alla necessità dell’esistenza stessa dell’eredità è l’interesse generale allo svolgersi ordinato della convivenza civile, che sarebbe seriamente ostacolato dall’esistenza di tutta una serie di beni di incerta titolarità.
La successione ereditaria, pertanto, prevede la trasmissione di determinati soggetti nella parte trasmissibile (non tutta lo è) del patrimonio del defunto (de cuius hereditate agitur, più brevemente de cuius), nell’universalità o in una quota dei beni (art. 588 c.c.), con ciò verificandosi la successione a titolo universale, che conferisce la qualità di erede, distinta da quella a titolo particolare, appannaggio del legatario, che riceve appunto un legato.
Un erede c’è e ci sarà sempre, essendo in ultima istanza lo Stato italiano, il cui acquisto opera di diritto, senza necessità di accettazione e senza facoltà di rinuncia (art. 586 c.c.).