Quali sono i diritti che si trasmettono con l’eredità?

Il de cuius trasmette, al momento della sua morte, l’insieme delle situazioni giuridiche attive e passive, vale a dire la complessità dei rapporti giuridici, comprese la passività ed i rapporti contrattuali; i coeredi rispondono personalmente dei debiti in proporzione alla propria quota di eredità ed ipotecariamente per l’intero (art. 752 c.c.); il legatario, invece, non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salva ai creditoria l’azione ipotecaria sul fondo legato e la possibilità di esercitare il diritto di separazione, che in altra sede sarà trattato (tutela dei creditori); se il legatario è tenuto ad estinguere il debito di cui era gravato il fondo legato, subentrerà nelle ragioni del creditore contro gli eredi (art. 756 c.c.).

Il principio generale, quindi, è quello della trasmissibilità dei rapporti contrattuali, che sconta alcune ipotesi di eccezione, tra cui le seguenti:

  • la qualità dell’associato non è trasmissibile (art. 24 c.c.);
  • il contratto di appalto, qualora muoia l’appaltatore, si scioglierà se la considerazione della persona era stata motivo determinante del contratto stesso (art. 1674 c.c.); parimenti, il committente potrà recedere se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento;
  • il contratto di mandato si estingue per la morte del mandante o del mandatario (art. 1722 nr. 4, c.c.);
  • la morte di un socio nella società di persone, salvo contraria disposizione del contratto sociale, determina la liquidazione della quota agli eredi, a meno che i soci superstiti preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano (art. 2284 c.c.);
  • il contratto di agenzia cessa per la morte dell’agente (art. 1751 u.c. c.c.);
  • il contratto di lavoro cessa per la morte del lavoratore subordinato (art. 2118 c.c.);
  • si ritiene che anche il contratto di prestazione d’opera professionale ex art. 2232 c.c. cessi per la morte del prestatore.

Parimenti, esistono ipotesi in cui, al cospetto della morte del contraente, venga riconosciuta agli eredi la facoltà di esercitare un diritto di recesso:

  • gli eredi dell’inquilino possono recedere entro tre mesi dalla morte (art. 1614 c.c.);
  • in caso di morte dell’affittuario, locatore ed eredi dell’affittuario possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte (art. 1627 c.c.);
  • gli eredi del correntista hanno diritto di recesso dal conto corrente ex art. 1833, II comma c.c..

Parimenti, esistono ipotesi in cui, al cospetto della morte del contraente, venga riconosciuta alla controparte la facoltà di esercitare un diritto di recesso:

  • abbiamo anzitutto il caso del committente, di cui già abbiamo dato conto, ex art. 1674 c.c.;
  • il comodante può esigere l’immediata restituzione della cosa in caso di morte del comodatario (art. 1811 c.c.);
  • il correntista sopravvissuto ha diritto di recesso dal contratto di conto corrente (art. 1833, II comma c.c.).

Giova sin d’ora ricordare come in caso di morte del conduttore operi la successione nel contratto del coniuge, degli eredi, parenti ed affini abitualmente conviventi con il conduttore ex art. 6 L. 392/1978, e ciò vale anche per l’unito civile ex art. 1, comma  20, L. 76/2016 e per il convivente more uxorio (C. Cost. 404/1988; art. 1, comma 44, L. 76/2016).

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha diritto di continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenze, se superiore a due anni, non oltre comunque i cinque anni (art. 1, comma 42, L. 76/2016).

Non si trasmettono mortis causa i diritti della personalità, gli stati familiari, le azioni di stato, con connesse ragioni di credito (si pensi al credito di alimenti ex art. 448 c.c. o ai crediti conseguenti a separazione o divorzio) e le situazioni patrimoniali cd. “personalissime” .

Non si trasmettono i diritti reali legati alla vita del titolare, quali uso ed abitazione ed usufrutto; per quanto attiene all’usufrutto, esso può costituire oggetto di successione solo quando il de cuius sia avente causa inter vivos dal primo usufruttuario: in tale caso il suo diritto si trasmette ai suoi eredi ma comunque l’usufrutto si estinguerà alla morte del titolare originario, che al de cuius l’aveva ceduto.

Per quanto attiene ai diritti in via di formazione, la proposta cd. semplice cade con la morte, salvi i casi di proposta irrevocabile (art. 1329, II comma c.c.),  proposta fatta dall’imprenditore ex art. 1330 c.c., opzione ex art. 1331 c.c.; si trasmette agli eredi la facoltà di ratifica ex art. 1399, V comma c.c., nonché il diritto di accettare un’eredità (art. 479 c.c.).

Non si trasmettono i diritti ed obblighi derivanti da rapporti di diritto pubblico, come l’obbligo al pagamento della multa o dell’ammenda, in quanto la morte del reo estingue la pena, mentre passano agli eredi le obbligazioni civili derivanti dal reato.

Si trasmettono agli eredi i debiti d’imposta, nonché l’obbligazione degli adempimenti accessori fiscali del de cuius, come la redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi.

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