Quando si può configurare un’accettazione tacita dell’eredità, vale a dire per facta concludentia?

Abbiamo delle fattispecie che la legge stessa qualifica accettazioni tacite di eredità:

  • la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato faccia dei propri diritti di successione (art. 477 c.c.);
  • la rinunzia ai diritti di successione verso corrispettivo (art. 478 c.c.);
  • sottrazione od occultamento di beni spettanti all’eredità (art. 527 c.c.) → qui non viene in rilievo l’implicita volontà di accettare, essendo un’ipotesi di sanzione privata;

Abbiamo, poi, fattispecie ricavabili dall’interpretazione giurisprudenziale:

  • atti eccedenti l’amministrazione temporanea – conservativa (ex art. 460 c.c.);
  • vendita dei beni che il chiamato all’eredità compia senza autorizzazione del giudice (ex art. 460 c.c.);
  • voltura catastale di un immobile ereditario (Cass. 15888/2014; Cass. 263/13);
  • instaurazione dell’azione di regolamento dei confini (Cass. 11408/98);
  • riscossione di un assegno del de cuius (Cass. 12327/99);
  • riscossione di crediti del de cuius (Cass. 2743/2014);
  • pagamento di debiti dell’eredità compiuto con beni dell’asse (Cass. 3492/74);
  • promessa di vendita di un bene dell’asse (Cass. 12327/99);
  • instaurazione dell’azione di rivendica della proprietà di beni dell’asse (Cass. 13738/05);
  • instaurazione dell’azione di divisione giudiziale della comunione ereditaria (Cass. 2901/74) ed intervento nel giudizio di divisione giudiziale (Cass. 5443/94) o costituzione in giudizio con richiesta del proprio assegno divisionale, senza contestazione del progetto di divisione (Trib. Roma, 20.04.2000) o intervento in giudizio in qualità di erede, anche con successiva cancellazione della causa dal ruolo (Trib. Potenza, 15.02.2014);
  • a seguito di interruzione di un giudizio per morte di una parte, costituzione nel giudizio stesso dichiarandosi eredi del de cuius (Cass. 8529/13) o sottoscrizione di un atto processuale nella qualità di erede (Cass. 24592/07);
  • instaurazione dell’azione per il conseguimento di un credito appartenente al de cuius (Cass. 16002/08);
  • instaurazione dell’azione di riduzione (Cass. 18068/12) o di petizione dell’eredità (Trib. Massa, 05.03.2014).

Abbiamo, poi, fattispecie, ricavabili dall’interpretazione giurisprudenziale, che non costituiscono accettazione tacita:

  • costituzione in giudizio a seguito di interruzione per morte della parte e riassunzione nei confronti del chiamato all’eredità al solo fine di far valere la carenza di legittimazione passiva (Cass. 10197/00);
  • mancata opposizione al titolo esecutivo ed al precetto notificato al chiamato nella qualità di erede (Cass. 552/1972);
  • presentazione della dichiarazione di successione (Cass. 4783/07; Cass. 4756/99);
  • presentazione del testamento al Notaio ai fini della sua pubblicazione (Cass. 5275/86);
  • pagamento delle spese funerarie con denaro proprio (Trib. Varese, 31.10.2011).
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