RIUNIONE FITTIZIA E COLLAZIONE
La vicenda origina da una successione testamentaria ove Tizio aveva disposto dei propri beni in favore dei tre figli “in parti uguali e indivisamente“, cui si aggiungevano alcuni atti di donazione effettuati in favore dei figli e della nipote Caia.
Il Tribunale di Termini Imerese, adito dalla figlia Sempronia, disponeva l’annullamento sia del testamento che degli atti di donazione per incapacità naturale del padre, operando contestualmente la divisione dei beni relitti.
Avverso tale sentenza il figlio Mevio e la nipote Caia proponevano impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo la quale, con sentenza non definitiva confermata in Cassazione, dichiarava anzitutto la validità del testamento e delle donazioni.
Con ulteriore sentenza non definitiva, veniva inoltre esclusa dalla riunione fittizia la donazione effettuata in favore della nipote Caia, motivando che la stessa non fosse tenuta a collazione ex art. 737 c.c.; venne così disposta la successiva divisione del patrimonio mediante vendita.
Contestando le modalità con le quali i giudici di merito avevano determinato l’entità della quota disponibile, Mevio e Caia ricorrevano quindi in Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, i giudici d’appello avevano erroneamente non computato, nella ricostruzione dell’asse e della disponibile, la donazione effettuata in favore della nipote e ciò a causa di un’errata applicazione dell’art. 556 c.c. e dell’art. 737 c.c., previsto quest’ultimo in sede di collazione; tale errata operazione della Corte di appello avrebbe pertanto falsato l’intero calcolo delle quote ereditarie.
Chiarendo così la sostanziale differenza e ratio dei due istituti, i giudici della Suprema Corte hanno sancito che: “la riunione fittizia, prevista dall’art. 556 c.c., non è necessariamente legata all’esperimento dell’azione di riduzione, ma è operazione sempre necessaria, nel concorso con eredi legittimari, ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia la disponibile, come nel caso di concorso di legittimari con uno di essi, al quale il testatore abbia lasciato genericamente la stessa disponibile“.
Inoltre, aggiungono gli ermellini, “ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556 c.c. sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario“, ad ulteriore conferma della diversa operatività della riunione fittizia rispetto alla collazione, la quale opera solo in sede di divisione gravando altresì solo su taluni eredi.
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