RIUNIONE FITTIZIA E DISPENSA DALLA COLLAZIONE
Con un intento chiarificatore, la Corte afferma alcuni importanti principi sulla riunione fittizia e sulla collazione
Commentiamo oggi una sentenza miliare della Corte di Cassazione, a firma del Consigliere dott. Giuseppe Tedesco.
Trattasi di Cassazione nr. 14193/2022, che affronta i temi della riunione fittizia e della dispensa dalla collazione.
Con un intento chiarificatore, la Corte afferma alcuni importanti principi sulla riunione fittizia e sulla collazione.
Il caso che si presentava all’esame degli Ermellini riguardava un testamento in cui, alla presenza di più legittimari, il testatore lasciava genericamente la disponibile solo ad uno di essi.
Questi, in estrema sintesi, sono i principi espressi:
la dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento della donazione ricevuta, con l’effetto che la successione si svolge, e la determinazione delle quote di eredità si attua, come se la donazione non fosse stata fatta e il bene, che ne fu l’oggetto, non fosse uscito dal patrimonio del de cuius a titolo liberale (Cass. n. 711/1966; n. 268/1984; n. 989/1995); il tutto, naturalmente, fino all’invalicabile limite dell’intangibilità della quota di riserva dei legittimari (Cass. n. 2633/1969);
“è fin troppo ovvio, infatti, tenuto conto del carattere cogente delle norme sulla c.d. successione necessaria, che la dispensa dalla collazione non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. n. 74/1967), né implica la non assoggettabilità della donazione alla riduzione. Ciò risulta dall’art. 737 c.c., comma 2, ove si dice che “da dispensa non produce effetto se non nei limiti della disponibile”: il che non significa che, se il valore della donazione dispensata eccede la disponibile, l’eccedenza è soggetta a collazione, ma piuttosto che il donatario è esposto per l’eccedenza all’azione di riduzione (Cass. n. 711/1966)”;
ai fini del calcolo per determinare la riunione fittizia, occorre includere tutte le donazioni, a chiunque fatte; la dispensa dalla collazione, infatti, sottrae il donatario al conferimento ma non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della quota di cui il de cuius poteva disporre, e cioè della disponibile;
ai fini della determinazione della quota disponibile, le operazioni sono quelle solite, indicate nell’art. 556 c.c.: si determina il valore dei beni appartenenti al defunto al tempo della morte e il relictum va determinato con riferimento al momento dell’apertura della successione; si detraggono i debiti; si aggiunge il valore delle donazioni, in base alle regole dettate dagli artt. 747 a 750 c.c..; si imputa ad ogni singolo legittimario, alla sua porzione legittima, le donazioni ed i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato con la dispensa dall’imputazione ex se (Cass. n. 12919/2012; n. 27352/2014);
in definitiva, il legittimario avrà diritto di conseguire a titolo di legittima la differenza tra il valore della quota in astratto riservatagli dalla legge e quello dei beni a lui donati o legati.
Infine, un ottime esempio chiarificatore:
Ipotizzando il concorso di tre eredi figli Primo, Secondo e Terzo, Primo istituito genericamente nella disponibile. Relictum di 150 (zero debiti), donatum 345: 180 a Primo con dispensa dalla collazione, 120 a Secondo senza dispensa, 45 a un estraneo. Ammontando l’asse a 495, la disponibile (1/3) è 165; legittima (2/3) 330, suddivisa fra i tre figli, la cui quota di riserva individuale ammonta a 110 ciascuno.
Primo, in ipotesi istituito nella disponibile, avrebbe diritto alla propria legittima di 110 e alla disponibile residua di 120 (la disponibile al netto della donazione all’estraneo): in totale 230. Egli avendo ricevuto in donazione 180, con dispensa da collazione, avrebbe diritto di pretendere ancora 50, che gli competono quale erede della disponibile. Terzo deve prendere la propria legittima per intero di 110 sul relictum di 150, che si riduce a 40, che sono prelevati da Primo, il quale integrerà quanto ancora gli manca per eguagliare il proprio diritto, pretendendo 10, a titolo di collazione, da Secondo, che ha ricevuto in donazione 120, che superano l’ammontare della quota di riserva. Si può notare che il relictum di 150 costituisce oggetto della riserva solo nei limiti della quota individuale di Terzo, avendo gli altri legittimari già ricevuto in donazione un valore maggiore. Il residuo di 40 fa parte della disponibile, che si assume attribuita per testamento a Primo.
Principi di diritto:
1 “la riunione fittizia, prevista dall’art. 556 c.c., non è necessariamente legata all’esperimento dell’azione di riduzione, ma è operazione sempre necessaria, nel concorso con eredi legittimari, ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia nel caso la disponibile, come nel caso di concorso di legittimari con uno di essi, al quale il testatore abbia lasciato genericamente la stessa disponibile”;
2 “ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario”;
3 “la dispensa dalla collazione sottrae il donatario del conferimento ma non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile”.